PROVIDA MATER ECCLESIA
COSTITUZIONE APOSTOLICA
DI PIO XII
Introduzione
l. Con quanta cura e materno affetto la
Chiesa Madre provvida,[1] si sia sforzata di rendere sempre più
degni del loro celeste proposito ed angelica vocazione[2] e di ordinare sapientemente
la vita dei figli della sua predilezione che, consacrando tutta la loro vita a Cristo
Signore, liberamente lo seguono per l'ardua via dei consigli evangelici, lo attestano i
frequentissimi documenti e monumenti dei Sommi Pontefici, dei Concili e dei Padri, e lo
dimostra abbondantemente tutto il corso della storia della disciplina canonica fino ai
nostri giorni.
La Chiesa per i fedeli
2. E' certo che fin dai primordi del
Cristianesimo, la Chiesa si preoccupò di illustrare col suo magistero, la dottrina e gli
esempi di Cristo[3] e degli Apostoli[4] che incitavano alla
perfezione, insegnando con sicurezza come si debba condurre e rettamente ordinare la vita
dedicata alla perfezione. Con la sua opera poi e col suo ministero favorì e propagò
così intensamente la piena dedizione e consacrazione a Cristo, che nei primi tempi, le
comunità cristiane offrivano per il seme dei consigli evangelici un terreno buono e ben
preparato, che permetteva con sicurezza ottimi frutti;[5] e poco più tardi, come è facile
provarlo dai Padri Apostolici e dagli antichi Scrittori ecclesiastici,[6] la professione della vita di perfezione
in diverse Chiese fiorì così rigogliosamente, che coloro che vi si dedicavano,
cominciarono già a costituire in seno alla società ecclesiastica, come un ordine e una
classe sociale propria, chiaramente riconosciuta con nomi diversi (asceti, continenti,
vergini ecc.), e da molti approvata ed onorata.[7]
3. Nel corso dei secoli la Chiesa, sempre
fedele al suo Sposo, Cristo, e coerente con se stessa, sotto la guida dello Spirito Santo,
con passo ininterrotto e deciso, fino all'odierno Codice di Diritto Canonico, adattò ai
tempi la dottrina dello "stato di perfezione". Sempre maternamente premurosa
verso coloro i quali con animo volenteroso, esternamente e pubblicamente, in diverse
maniere professavano la perfezione della vita, non cessò mai di favorirli nel loro santo
proposito; e ciò specialmente in due modi. Anzitutto la Chiesa non solo accettò e
riconobbe una singolare professione di perfezione, fatta sempre davanti alla Chiesa
pubblicamente, come la primitiva e veneranda "benedizione e consacrazione delle
vergini"[8] che si faceva con apposita funzione
liturgica, ma la confermò pure con speciale sanzione, la difese fortemente, attribuendole
inoltre diversi effetti canonici propri. Ma la maggior benevolenza della Chiesa ed una
cura singolare, venne con ragione rivolta ed esercitata verso quella piena professione di
perfezione più strettamente pubblica che, fin dai primi tempi, dopo la pace di
Costantino, veniva emessa in società e collegi con l'autorizzazione, con l'approvazione e
per ordine della Chiesa stessa.
Lo stato canonico di perfezione
4. Tutti sanno bene quanto strettamente
ed intimamente la storia della santità della Chiesa e dell'apostolato cattolico, sia
connessa con la storia dei fasti della vita religiosa canonica, la quale con la grazia
dello Spirito Santo, che incessantemente la vivifica, andava crescendo in una mirabile
varietà, sempre più irrobustita da una unità ognor più stretta. Non vi è quindi da
meravigliarsi se anche nel campo del diritto, seguendo fedelmente la condotta che la
sapienza di Dio chiaramente indicava, la Chiesa organizzò e ordinò lo stato canonico di
perfezione, cosicché su di esso edificò, come su una delle pietre miliari, l'edificio
della disciplina ecclesiastica. Fu così che lo stato pubblico di perfezione venne
riconosciuto come uno dei principali stati ecclesiastici, e di esso unicamente la Chiesa
ne ha fatto il secondo ordine e grado delle persone canoniche (can. 107). E va
attentamente considerato il fatto che mentre negli altri due ordini di persone canoniche,
all'istituzione divina si aggiunge anche l'istituzione ecclesiastica, in quanto cioè la
Chiesa è società gerarchicamente costituita e ordinata; questa classe dei religiosi, che
costituisce un ordine intermedio tra i chierici ed i laici (can. 107), deriva totalmente
dalla stretta e totale relazione che ha col fine della Chiesa, cioè la stessa
santificazione, che con mezzi adeguati deve essere efficacemente conseguita.
5. Né l'azione della Chiesa si fermò a
questo. Ad evitare che la professione pubblica e solenne di santità fosse una cosa vana e
non ottenesse il suo scopo, la Chiesa con sempre maggior rigore, non riconobbe mai questo
stato di perfezione, se non nelle società da Lei erette ed ordinate, cioè nelle
Religioni (can. 488, l ), la cui forma generale e modo di vivere fossero stati da Lei
approvati dopo un lungo e maturo esame; e le cui regole fossero state più volte non solo
esaminate e vagliate sotto l'aspetto dottrinale ed in astratto, ma anche realmente e di
fatto sperimentate. Nel Codice attuale poi tutto questo è stato definito in maniera così
severa e assoluta che mai, neppure per eccezione, può sussistere lo stato canonico di
perfezione, se la professione dello stesso non è emessa in una Religione approvata dalla
Chiesa. Infine la disciplina canonica dello stato di perfezione, in quanto stato pubblico,
fu dalla Chiesa così sapientemente ordinata, che per le Religioni clericali, in ciò che
in genere si riferisce alla vita clericale dei religiosi, le Religioni tengono le veci
delle diocesi e l'iscrizione ad una religione tiene il luogo della incardinazione
clericale alla diocesi (can. 111, § l; 115; 585).
6. Dopo che il Codice Piano-Benedettino,
nella parte seconda, libro II, dedicata ai religiosi, aveva diligentemente raccolta,
riveduta e perfezionata la legislazione dei religiosi ed in molti modi confermato lo stato
canonico di perfezione anche sotto l'aspetto pubblico; e, sapientemente portando a termine
l'opera incominciata da Leone XIII di f.m. con la immortale costituzione Conditae a
Christo[9] aveva ammesso le Congregazioni di
voti semplici fra le Religioni strettamente dette, sembrava che null'altro vi fosse da
aggiungere nella disciplina dello stato canonico di perfezione. Tuttavia la Chiesa nella
sua grande larghezza d'animo e di vedute, con tratto veramente materno, credette bene di
aggiungere alla legislazione religiosa come complemento molto opportuno, un breve titolo.
In esso (tit. XVII, lib. II) la Chiesa, allo stato canonico di perfezione, volle
equiparare in modo abbastanza completo le Società. di essa e spesso anche della società
civile molto benemerite, le quali sebbene siano prive di alcuni elementi giuridici
necessari per lo stato canonico completo di perfezione, quali per es. i voti pubblici
(can. 488, l e 7; 487), tuttavia, negli altri elementi che vengono ritenuti essenziali per
la vita di perfezione, si avvicinano con somiglianza e relazione molto stretta alle vere
Religioni.
Gli "Istituti Secolari"
7. Ordinate così le cose con tanta
sapienza, prudenza ed amore, era abbondantemente provveduto a quella moltitudine di anime
che, lasciato il mondo, desideravano un nuovo stato canonico strettamente detto,
unicamente ed interamente consacrato all'acquisto della perfezione. Ma il Signore
infinitamente buono, il Quale, senza accettazione di persone,[10] aveva ripetutamente invitato tutti i
fedeli a seguire e praticare dappertutto la perfezione,[11] per mirabile consiglio della sua Divina
Provvidenza dispose che anche nel mondo depravato da tanti vizi, specialmente ai nostri
giorni, fiorisse ed anche attualmente fioriscano gruppi di anime elette, le quali, accese
dal desiderio non solo della perfezione individuale, ma anche per una speciale vocazione,
rimanendo nel mondo, potessero trovare ottime forme nuove di associazioni, rispondenti
alle necessità dei tempi, nelle quali potessero condurre una vita molto consona
all'acquisto della perfezione.
8. Raccomandando caldamente alla prudenza
ed alla cura dei Direttori spirituali i nobili sforzi dei singoli nell'acquisto della
perfezione per quanto riguarda il loro interno, Ci rivolgiamo ora a quelle Associazioni le
quali intendono e si sforzano di guidare i loro soci nella via di una solida perfezione
anche di fronte alla Chiesa, nel foro così detto esterno. Non intendiamo trattare ora di
tutte le Associazioni che sinceramente tendono alla perfezione cristiana nel mondo; ma
soltanto di quelle che, sia per la loro interna costituzione, sia per la loro ordinazione
gerarchica, e per la totale dedizione che esigono dai loro membri propriamente detti e per
la professione dei consigli evangelici, e nel modo di esercitare il ministero e
l'apostolato, maggiormente si avvicinano, quanto alla sostanza, agli stati canonici di
perfezione e specialmente alle Società senza voti pubblici (tit. XVII), pur senza la vita
comune religiosa, ma usando altre forme esterne.
9. Queste Associazioni, che d'ora in poi
saranno chiamate "Istituti Secolari", cominciarono a sorgere nella prima
metà del secolo scorso non senza una speciale ispirazione della Divina Provvidenza, con
lo scopo di osservare fedelmente nel mondo i consigli evangelici, e attendere con maggior
libertà a quelle opere di carità che per la nequizia dei tempi le famiglie religiose
erano del tutto o in parte impedite di compiere".[12]
E poiché i più antichi di questi
Istituti diedero buona prova di sé e coi fatti e con le opere comprovarono che con una
severa e prudente selezione dei membri, con una accurata e sufficientemente lunga
formazione, con un adeguato, austero ed insieme agile regime di vita anche nel mondo, se
vi è una speciale vocazione divina, con l'aiuto della grazia, si può con certezza
conseguire una intima ed efficace consacrazione di se stesso al Signore, non solo interna,
ma anche esterna e quasi come quella dei religiosi, e che si ha così un mezzo molto
adatto di penetrazione e di apostolato, ne venne "che queste Associazioni di fedeli
furono dalla Santa Sede più volte lodate, non altrimenti che le Congregazioni
Religiose".[13]
Fecondità degli Istituti Secolari
10. Man mano che questi Istituti
fiorirono, apparve sempre più chiaramente come in parecchi modi essi potessero portare
alla Chiesa ed alle anime un aiuto efficace. Questi Istituti possono con facilità essere
utili per una pratica seria della vita di perfezione in ogni tempo ed ogni luogo; in più
casi, gioveranno per abbracciare tale vita di perfezione, quando la vita religiosa
canonica non è possibile o conveniente; per rinnovare cristianamente le famiglie, le
professioni e la società civile, con il contatto intimo e quotidiano di una vita
perfettamente e totalmente consacrata alla perfezione; per l'esercizio di un apostolato
multiforme e per svolgere altri ministeri in luoghi, tempi e circostanze in cui i
Sacerdoti e i Religiosi o non potrebbero esercitarli affatto o molto difficilmente.
D'altra parte l'esperienza non nasconde le difficoltà e i pericoli di questa vita di
perfezione liberamente condotta, senza il presidio esterno della veste religiosa e della
vita comune, senza la vigilanza degli Ordinari, dai quali poteva essere facilmente
ignorata, e senza la vigilanza dei superiori stessi, i quali spesso erano lontani. Si
cominciò a disputare anche della natura giuridica di questi Istituti e della mente della
Santa Sede nell'approvarli. Al riguardo crediamo opportuno ricordare il decreto Ecclesia
Catholica della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, confermato dal Nostro
Predecessore di f. m. Leone XIII, in data 11 agosto l889.[14] In
essa non era proibita la lode e l'approvazione di questi Istituti; si stabiliva però che
quando la Sacra Congregazione lodava o approvava questi Istituti, intendeva lodarli e
approvarli "non come Religioni di voti solenni, o vere Congregazioni di voti
semplici, ma soltanto come pie Associazioni nelle quali, oltre alla mancanza degli altri
requisiti richiesti dalla disciplina ecclesiastica vigente, non si emette una professione
religiosa propriamente detta: ed i voti che eventualmente vi si facciano, sono privati,
non pubblici, accettati cioè dal legittimo Superiore a nome della Chiesa". Inoltre
questi sodalizi - aggiungeva la Sacra Congregazione - vengono lodati ed approvati con
questa essenziale condizione, che siano pienamente e perfettamente noti ai propri
Ordinari, e totalmente soggetti alla loro giurisdizione. Queste prescrizioni e
dichiarazioni della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari contribuirono molto a
determinare la natura giuridica di questi Istituti, e servirono ad ordinare l'evoluzione e
il progresso, senza però ostacolarlo.
11. In questo nostro secolo gli Istituti
Secolari si sono silenziosamente moltiplicati, ed hanno assunto molteplici forme sia
autonome, sia in diverso modo aggregati ad altre Religioni o Società. Di esse non si
occupa affatto la Costituzione Apostolica Conditae a Christo, la quale tratta
solamente delle Congregazioni religiose. Anche il Codice di Diritto Canonico, di proposito
nulla stabilì riguardo a questi Istituti, e ciò che avrebbe potuto essere stabilito al
riguardo, non essendo ancora sufficientemente maturo, lo rimandò alla legislazione
futura.
Approvazione dello statuto generale degli
Istituti Secolari
12. Tutte queste cose Noi ripetutamente
siamo andati meditando, spinti dalla coscienza del Nostro ufficio e dal paterno affetto
che Ci porta a quelle anime, che stando nel mondo tendono alla perfezione con tanta
generosità. Spesso Ci siamo soffermati su queste cose con l'intento di dare una oculata e
severa discriminazione di queste società, affinché fossero riconosciute come veri
Istituti, quelle che professano una vita di autentica perfezione; affinché fossero
evitati i pericoli di sempre nuovi Istituti, che spesso vengono fondati imprudentemente e
sconsigliatamente; mentre, invece, conseguissero quella particolare costituzione giuridica
che rispondesse pienamente alla loro natura, al loro scopo e al loro ambiente, quegli
Istituti che meritassero l'approvazione. E' così che abbiamo pensato e decretato di fare
per gli Istituti Secolari quello che il Nostro antecessore di f. m. Leone XIII fece, tanto
prudentemente e sapientemente, per le Congregazioni di voti semplici con la Costituzione
Apostolica Conditae a Christo.[15] Pertanto con la presente Lettera
Noi approviamo lo Statuto generale degli Istituti Secolari; Statuto che fu esaminato, per
quello che ad essa compete, dalla suprema Sacra Congregazione del S. Officio, e che per
Nostro comando e sotto la Nostra guida, fu accuratamente ordinato e completato dalla Sacra
Congregazione dei Religiosi; e tutto quello che qui segue, noi lo dichiariamo, lo
decretiamo e costituiamo con la Nostra Autorità Apostolica.
Ciò stabilito, per l'esecuzione di
quanto è stato sopra costituito, deputiamo la Sacra Congregazione dei Religiosi con tutte
le facoltà necessarie ed opportune.
Legge peculiare degli Istituti Secolari
Art. I - Le società, clericali o
laicali, i cui membri, vivendo nel mondo, professano i consigli evangelici per acquistare
la perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato, affinché si possano
adeguatamente distinguere dalle altre comuni Associazioni di fedeli (C. I. C., p. III, I.
II) si chiamano, con nome loro proprio "Istituti" o "Istituti
Secolari", e sono soggetti alle norme della presente Costituzione Apostolica.
Art. II - § l. Gli Istituti Secolari,
poiché non ammettono i tre voti pubblici di Religione (cann. 1308, § l; 488, l°),
e non esigono la vita comune, cioè la dimora sotto il medesimo tetto per tutti i membri a
norma dei canoni (cann. 487ss., 673ss.):
l° - Giuridicamente, per regola, non sono
né si possono dire Religioni (cann. 487 e 488, 1°) o Società di vita comune (can. 673
§ l ).
2°-Non sono tenuti al diritto proprio e
particolare delle Religioni e delle Società di vita comune e neppure possono usarne, se
non in quanto qualche prescritto di tale diritto, specialmente di quello che usano le
Società senza voti pubblici, per eccezione sia stato loro legittimamente adattato ed
applicato.
§ 2. Gli Istituti, salve le norme comuni
di diritto canonico che li riguardano, sono retti, come da legislazione propria
maggiormente rispondente alla loro natura e condizione, dai seguenti prescritti:
l° - Dalle norme generali della presente
Costituzione Apostolica, che costituiscono come lo Statuto proprio di tutti gli Istituti
Secolari.
2° - Dalle norme che la Sacra
Congregazione dei Religiosi, secondo la necessità lo richieda o l'esperienza suggerisca,
crederà bene di pubblicare per tutti o solamente per alcuni di questi Istituti, sia
interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola o applicandola.
3° - Dalle Costituzioni particolari
approvate a norma degli articoli seguenti (art. V-VIII), che adattino prudentemente le
norme generali e particolari di diritto sopra descritte (ai nn. l° e 2°), agli scopi dei
singoli Istituti, alle loro necessità, e alle circostanze tra loro tanto diverse.
Art. III--§ l. Perché una pia
Associazione di fedeli possa ottenere la erezione in Istituto Secolare a norma degli
articoli seguenti, oltre gli altri requisiti comuni, deve avere anche questi (§§ 2 e 4):
§ 2. Circa la consacrazione della vita
e la professione di perfezione cristiana, i soci che desiderano ascriversi agli
Istituti come membri in senso stretto, oltre che praticare quegli esercizi di pietà e di
abnegazione che sono necessari a tutti coloro che aspirano alla perfezione della vita
cristiana, devono inoltre ad essa efficacemente tendere nel modo particolare che qui viene
indicato:
l° - Con la professione del celibato e
perfetta castità, fatta davanti a Dio, e confermata con voto, giuramento o consacrazione
che obblighi in coscienza a norma delle costituzioni.
2° - Col voto o promessa di obbedienza,
cosicché legati da un vincolo stabile, si dedichino totalmente a Dio ed alle opere di
carità o di apostolato, e in tutto siano sempre moralmente sotto la mano e la guida dei
Superiori, a norma delle Costituzioni.
3° - Col voto o promessa di povertà, in
forza della quale l'uso dei beni temporali non sia libero, ma sia definito e limitato a
norma delle Costituzioni.
§ 3. Circa l'incorporazione dei soci al
proprio Istituto ed il vincolo che da essa nasce, occorre che il vincolo che
unisce l'Istituto Secolare coi suoi membri propriamente detti, sia:
l° - Stabile, a norma delle Costituzioni,
perpetuo o temporaneo, da rinnovarsi scaduto il tempo (can. 488, l °);
2° - Mutuo e pieno, di modo che, a norma
delle Costituzioni, il socio si dia interamente all'Istituto e l'Istituto abbia cura del
socio e ne risponda.
§ 4. Circa le sedi e le case comuni
degli Istituti. Sebbene gli lstituti Secolari non impongano a tutti i loro membri la
vita comune e cioè l'abitazione sotto il medesimo tetto a norma del diritto (art. II, §
l), tuttavia, secondo la necessità o utilità, è necessario abbiano una o più case
comuni, nelle quali:
1° - Possano risiedere coloro che hanno il
governo dell'lstituto, specialmente quello generale o regionale.
2° - Possano abitare o radunarsi i soci,
per ricevere o completare la formazione, per fare gli Esercizi spirituali ed altre
pratiche del genere.
3° - Si possano ricoverare i soci che per
malattia o per altre circostanze non possono provvedere a se stessi, o per i quali non è
conveniente restare in privato a casa propria o presso gli altri.
Art. IV- § l. Gli Istituti Secolari
(art. I) dipendono dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, salvi i diritti della Sacra
Congregazione di Propaganda Fide, a norma del can. 252, § 3, circa le Società e Seminari
destinati alle Missioni.
§ 2. Le Associazioni che non hanno la
natura o non perseguono un fine come descritto nell'art. I, come anche quelle che
mancano di qualche elemento stabilito nella presente Costituzione Apostolica agli art. I e
III, sono rette dal diritto delle Associazioni dei fedeli di cui al can. 684 e seguenti, e
dipendono dalla Sacra Congregazione del Concilio, salvo il prescritto del can. 252, § 3,
circa i territori di missione.
Art. V - § l. I Vescovi, e non i Vicari
Capitolari o Generali, possono fondare o erigere in persona morale, a norma del can. l00,
§§ l e 2, gli lstituti Secolari.
§ 2. Però i Vescovi non fondino né
permettano che siano fondati questi Istituti, senza consultare la Sacra Congregazione dei
Religiosi a norma del canone 492, § 1, e articoli che seguono.
Art. VI - § l. Affinché la Sacra
Congregazione dei Religiosi conceda ai Vescovi che ne avranno fatto domanda a norma
dell'art. V, § 2, la licenza di erigere questi Istituti, essa deve essere informata circa
quanto si richiede secondo le Norme date dalla stessa Sacra Congregazione (nn. 3-5) per la
erezione delle Congregazioni e delle Società di vita comune di diritto diocesano -
facendo però le dovute applicazioni del caso - e circa tutti gli altri elementi che sono
stati stabiliti dallo stile e dalla prassi della stessa Sacra Congregazione, o che saranno
in seguito stabiliti.
§ 2. Una volta ottenuta la licenza della
Sacra Congregazione dei Religiosi, nulla impedisce che i Vescovi usino liberamente del
loro diritto e facciano l'erezione. Non omettano poi di mandare alla medesima Sacra
Congregazione notizia ufficiale dell'avvenuta erezione.
Art. VII - § l . Gli Istituti Secolari
che hanno ottenuto dalla Santa Sede l'approvazione, o il decreto di lode, sono di diritto
pontificio (can. 488, 3; 673, § 2).
§ 2. Perché gli Istituti di diritto
diocesano possano ottenere il decreto di lode o di approvazione, in generale si richiede -
fatte le dovute applicazioni del caso a giudizio della Sacra Congregazione dei Religiosi -
ciò che le Norme (n. 6s.), lo stile e la prassi della Sacra Congregazione prescrivono
per le Congregazioni e le Società di vita comune, o che in seguito sarà ancora
stabilito.
§ 3. Per la prima approvazione di questi
Istituti e delle loro Costituzioni, e se il caso lo richieda, per una ulteriore e
definitiva approvazione, si procederà in questo modo:
l° - Si farà una prima discussione della
causa, preparata al modo solito ed illustrata dallo studio e dal voto di almeno un
consultore, nella Commissione dei consultori, sotto la guida dell'eccellentissimo
Segretario della Sacra Congregazione o di altro che ne faccia le veci.
2° - Poi tutta la questione sarà
sottoposta all'esame e alla decisione del Congresso plenario della Sacra Congregazione,
presieduto dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, invitando per un esame più diligente
della causa, secondo che la necessità od utilità suggerisce, Consultori maggiormente
periti.
3° - La risoluzione del Congresso sarà
riferita in udienza al Santo Padre dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, e
dall'eccellentissimo Segretario, e sottomessa al suo supremo giudizio.
Art. VIII - Gli Istituti Secolari, oltre
che alle proprie leggi se ce ne sono o che verranno in seguito date, sono soggetti agli
Ordinari a norma del diritto vigente per le Congregazioni e Società di vita comune non
esenti.
Art. IX - Il governo interno degli
Istituti Secolari, può essere ordinato gerarchicamente a guisa del governo delle
Religioni e delle Società di vita comune con le dovute applicazioni del caso a giudizio
della Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo richiedano la natura, i fini e le
circostanze degli Istituti medesimi.
Art. X - Riguardo ai diritti e agli
obblighi degli Istituti che già sono stati fondati dai Vescovi, col permesso della Santa
Sede, oppure dalla Santa Sede stessa furono approvati, la presente Costituzione Apostolica
nulla cambia.
Queste cose decretiamo, dichiariamo,
sanzioniamo; decretando inoltre che questa Costituzione Apostolica è e deve sempre
rimanere ferma, valida ed efficace, avere e conseguire pienamente tutti i suoi effetti,
nonostante qualunque cosa contraria, anche degna di specialissima menzione. A nessuno sia
lecito violare o temerariamente contravvenire a questa Costituzione da Noi promulgata.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 2
febbraio, festa della Purificazione della beata Vergine Maria, nell'anno 1947, ottavo del
Nostro Pontificato.
[1] Pio XI, Messaggio radiofonico, 12 Febbraio 1931, R.C.R., 1931, p. 89
[2] Cfr. Tertullianus, Ad uxorem, lib. 1, c. IV (PL, 1, 1281): Ambrosius, De Virginibus, I, 3, 11 (PL. XVI, 202): Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos I (PL, L, 865); Bernardus, Epistola CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id.. Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII, 912
[3] Mt l6, 24; 19,10-12,16-21; Mc 10, 17-21, 23-30; Lc 18, 18-22,24-29;20,34-36
[4] I Cor 7, 25-35,37-38,40;Mt 19,27;Mc 10,28; Lc 18, 28; At 21,8-9; Ap 14,4-5
[5] Lc 8, 15; At 4, 32, 34-35; 1 Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Eusebius, Historia ecclesiastica, III 39 (PG, XX, 297
[6] Ignatius. Ad Polycarp., V ( PG, V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PG. V, 1009). Iustinus Philosophus. Apologia I Pro christianis (PG. VI, 349); Clemens Alexandrinus, Stromata (PG, VIII, 24); Hypopolitus. In Proverb. (PG, X, 628); Id. De Virgine Corinthiaca (PG, X, 871-874); Origenes, In Num hom., II, 1 (PG, XII. 590); Methodius, Convivium decem virginum (PG, XVIII, 27-220); Tertullianus, Ad uxorem lib., I, c. VII-VIII (PL, I, 1286-1287); Id., De resurrectione carnis, c. VIII (PL II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL. IV. 327); Id., Epist. LXIII, 11 (PL, IV, 366), Id., Testimon. Adv. Iudeos., lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De Viduis, II, 9 et sqq. (PL, XVI, 250-251); Cassianus, De tribus generibus monachorum, V (PL, XLIX. 1094); Athenagoras, Legatio pro christianis (PG, VI, 965)
[7] At 21,8-10; cfr: Ignatius Antioch., Ad Smyrn. XIII (PG, V, 717); Id.. Ad Polyc. V (PG, V, 723); Tertullianus, De Virginibus velandis (PL, II, 935 sqq.); Cyprianus, De habitu virginum, II (PL, IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII, 4-6 (PL, XXII, 582-583); Augustinùs, Sermo CCXIV (PL, XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib. V, c. IX (PL, XLII. 226)
[8] Cfr. Optatus, De schismate donatistarum lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale Romanum; II: De benedictione et consacratione Virginum
[9] Cost. "Conditae a Christo Ecclesiae", 8 dic. 1900 cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327
[10] 2 Par 19,7;Rm 2,11;Ef 6,9;Col 3,25;
[11] Mt 5,48;19,12;Col. 4,12;Gc 1,4
[12] S.C. Episcoporum et Regularium dec."Ecclesia Catholica", d. 11 augusti 1889; cfr. A.S.S., XXIII. 634
[13] S.C. Episcoporum et Regularium dec. "Ecclesia Catholica".
[14] Cfr. A.S.S. XXIII, 634
[15] Cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327.