Dal CODICE DI DIRITTO CANONICO
Gli Istituti Secolari
Can. 710 - L'Istituto Secolare è un Istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all'interno di esso.
Can. 711 - Un membro di Istituto Secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a proposito degli Istituti di vita consacrata.
Can. 712 - Ferme restando le disposizioni dei cann. 598-601, le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell'Istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell'Istituto.
Can. 713 - § l. I membri di tali Istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione nell'attività apostolica e come un fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.
§ 2. I membri laici, nel mondo e dal di dentro del mondo, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia attraverso l'aiuto che danno perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare loro proprio.
§ 3. I membri chierici sono di aiuto ai confratelli con una peculiare carità apostolica, attraverso la testimonianza della vita consacrata, soprattutto nel presbiterio, e in mezzo al popolo di Dio lavorano alla santificazione del mondo con il proprio ministero sacro.
Can. 714 - I membri degli Istituti Secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli, o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.
Can. 715 - § l. I membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio Istituto.
§ 2. Quelli invece che a norma del can. 266, § 3 vengono incardinati nell'Istituto, se sono destinati alle opere proprie dell'Istituto o a funzioni di governo all'interno di esso, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi.
Can. 716 - § l. Tutti i membri partecipino attivamente alla vita dell'Istituto secondo il diritto proprio.
§ 2. I membri di uno stesso Istituto conservino la comunione tra loro curando con sollecitudine l'unità dello spirito e la vera fraternità.
Can. 717 - § l. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell'Istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.
§ 2. Nessuno sia designato come Moderatore supremo se non è stato incorporato nell'Istituto in modo definitivo.
§ 3. Coloro che nell'Istituto hanno incarichi di governo abbiano cura che sia conservata l'unità dello Spirito e che sia promossa l'attiva partecipazione dei membri.
Can. 718 - L'amministrazione dei beni dell'Istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della Chiesa, e dal diritto proprio dell'Istituto. Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell'Istituto verso i membri che ad esso dedicano la propria attività.
Can. 719 - § l. Per rispondere fedelmente alla propria vocazione e perché la loro azione apostolica scaturisca dall'unione con Cristo, i membri siano assidui all'orazione, attendano convenientemente alla lettura delle sacre Scritture, osservino i tempi di ritiro annuale e compiano le altre pratiche spirituali secondo il diritto proprio.
§ 2. La celebrazione dell'Eucaristia, in quanto possibile quotidiana, sia la sorgente e la forza di tutta la loro vita consacrata.
§ 3. Si accostino liberamente e con frequenza al sacramento della penitenza.
§ 4. Siano liberi di ricevere la necessaria direzione della coscienza e di richiedere consigli in materia, se lo desiderano, anche ai propri Moderatori .
Can. 720 - Il diritto di ammettere nell'Istituto per il periodo di prova oppure per assumere i vincoli sacri, sia temporanei sia perpetui o definitivi, compete ai Moderatori maggiori con il loro consiglio, a norma delle costituzioni .
Can. 721 - § l. E' ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale:
l ° chi non ha ancora raggiunto la maggiore età;
2° chi è legato attualmente con un vincolo sacro ad un Istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica;
3° chi è sposato, durante il matrimonio.
§ 2. Le costituzioni possono stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o apporre altre condizioni.
§ 3. Per essere accettati si richiede inoltre la maturità necessaria per condurle in modo conveniente la vita propria dell'Istituto.
Can. 722 - § l. La prova iniziale sia ordinata allo scopo che i candidati prendano più chiara coscienza della loro vocazione divina e di quella specifica dell'Istituto, ne vivano lo spirito e sperimentino il genere di vita ad esso proprio.
§ 2. I candidati siano opportunamente formati a condurre una vita secondo i consigli evangelici e istruiti a trasformare integralmente la propria esistenza in apostolato, adottando quelle forme di evangelizzazione che meglio rispondano al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto.
§ 3. Le costituzioni devono definire il metodo e la durata di tale prova, non inferiore a due anni, che precede il primo impegno con vincoli sacri nell'Istituto.
Can. 723 - § l. Compiuto il tempo della prova iniziale il candidato che viene giudicato idoneo assuma i tre consigli evangelici, confermati dal vincolo sacro, oppure lasci l'Istituto.
§ 2. Questa prima incorporazione, non inferiore a cinque anni, sia temporanea a norma delle costituzioni.
§ 3. Trascorso tale periodo di tempo, il membro giudicato idoneo sia ammesso all'incorporazione perpetua oppure a quella definitiva, cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza.
§ 4. L'incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni .
Can. 724 - § l. Dopo il primo impegno con vincoli sacri, la formazione deve essere continuata costantemente a norma delle costituzioni.
§ 2. I membri devono essere preparati di pari passo tanto nelle scienze umane quanto in quelle divine; i Moderatori dell'Istituto sentano seriamente la responsabilità della loro continua formazione spirituale.
Can. 725 - L'Istituto può associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell'Istituto e a partecipare della sua stessa missione.
Can. 726 - § l. Trascorso il periodo dell'incorporazione temporanea il membro può liberamente lasciare l'Istituto, o per giusta causa può essere escluso dalla rinnovazione dei vincoli sacri da parte del Moderatore maggiore, udito il suo consiglio.
§ 2. Il membro di incorporazione temporanea che lo richieda spontaneamente, per grave causa può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare l'Istituto.
Can. 727 - § l . Se un membro incorporato con vincolo perpetuo vuole lasciare l'Istituto, dopo avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore deve chiederne l'indulto, per mezzo del Moderatore supremo, alla Sede Apostolica se l'Istituto è di diritto pontificio; altrimenti anche al Vescovo diocesano, secondo quanto è definito dalle costituzioni.
§ 2. Trattandosi di sacerdote incardinato nell'Istituto si osservi il disposto del can. 693.
Can. 728 - Con la legittima concessione dell'indulto di lasciare l'Istituto cessano tutti i vincoli, e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dall'incorporazione.
Can. 729 - La dimissione di un membro dall'Istituto avviene a norma dei cann. 694 e 695. Le costituzioni definiscano altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e inoltre si osservi la procedura stabilita ai cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.
Can. 730 - Per il passaggio di un membro di Istituto Secolare ad un altro Istituto Secolare si osservino le disposizioni dei cann. 684, §§ l, 2, 4 e 685; per il passaggio invece a un Istituto religioso o ad una società di vita apostolica, o da questi ad un Istituto Secolare, si richiede la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.